Equipollenza titolo di studio
Cos’è l’equipollenza
I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.
L’equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all’estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.
L’equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale.
Chi può fare domanda di equipollenza
Possono fare domanda di riconoscimento dei propri titoli di studio scolastici (non universitari) conseguito all’estero:
- cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero
- cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea
- i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell’art 26 del Decreto Legislativo 251/2007)
A chi presentare la domanda
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 1° grado | Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza
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Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 2° grado | Ufficio scolastico regionale |
Come ottenere l’equipollenza
Per ottenere l’equipollenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello (gli allegati sono disponibili in calce alla pagina)
La domanda va presentata:
- in carta semplice per i diplomi di scuola primaria (scuole elementari) e secondaria di primo grado (scuole medie)
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori)
Quali documenti allegare alla domanda
Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore)
A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia;
B. legalizzazione della firma del capo d’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell’autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
- la posizione giuridica della scuola frequentata all’estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
D. curriculum degli studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l’indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
E. atti e documenti che dimostrino la conoscenza della lingua Italiana ai fini dell’esenzione della prova integrativa di lingua Italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l’uso l’espressione della lingua italiana durante il lavoro);
F. documento (carta d’identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:
- cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione (Art. 1 della Legge 7 febbraio 1990 n.21) devono allegare in originale o copia autentica, tradotti in lingua italiana certificata conforme al punto a, anche i seguenti documenti
- Se la cittadinanza è stata acquisita per matrimonio occorre copia del decreto di concessione del Ministero dell’Interno o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra ;
- Se la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione occorre copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra;
I titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui all’art. 383- comma 1°- D.L.vo 16.4.94 n. 297 devono allegare copia del decreto di qualifica di profugo, rilasciato dalla Prefettura.
Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore)
A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia);
B. legalizzazione della firma del capo d’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell’autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
- la posizione giuridica della scuola frequentata all’estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valoredegli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
D. curriculum degli studi,distinto per anni scolatici, possibilmente con l’indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
E. programma dettagliato delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali;
N.B.: Il solo elenco delle materie non è sufficiente per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano; nel caso in cui l’interessato non riesca a reperire i programmi di studio dovrà sostenere le prove integrative sull’intero programma delle materie caratterizzanti il titolo di studio di cui si richiede il riconoscimento, secondo i programmi e le modalità previste dal D.M.1.2.1975;
F. ogni altro titolo o documento che l’interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
G. eventuali atti ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l’uso l’espressione della lingua italiana durante il lavoro);
H. documento (carta d’identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:
- cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione (Art. 1 della Legge 7 febbraio 1990 n.21) devono allegare in originale o copia autentica, tradotti in lingua italiana certificata conforme al punto a, anche i seguenti documenti
- Se la cittadinanza è stata acquisita per matrimonio occorre un certificato di cittadinanza del paese straniero di origine, dal quale risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio (rilasciato dall’autorità competente del paese d’origine o dall’ambasciata o dal consolato del predetto paese operante in Italia) e il certificato di matrimonio;
- Se la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione occorre il decreto di naturalizzazione.
Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono sostenere le prove integrative soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno 6 mesi. Gli interessati possono comprovare tale requisito attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.
Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Quali sono i tempi
Per la presentazione della domanda non ci sono particolari vincoli temporali da rispettare.
I termini del procedimento possono andare dai 50 gg. per la procedura ordinaria ai 150 gg. per la procedura aggravata, che prevede una richiesta di parere ed eventuali prove integrative da parte delle Istituzioni scolastiche.